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Diritto sportivo

D.LGS 36/2021 IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E LAVORO SPORTIVO

24 Settembre 2023

D.LGS 36/2021 IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E LAVORO SPORTIVO

Con la cosiddetta “Riforma dello Sport”, voluta dall’allora ministro per le politiche giovanili e lo sport nel Governo Conte II, Vincenzo Spadafora, si riducono e semplificano gli adempimenti a carico del settore sportivo e vengono introdotte maggiori garanzie, tutele e assistenza ai lavoratori sportivi.

La Riforma si compone di 5 decreti legislativi confermati dal Consiglio dei Ministri il 26/07/2023.

Di seguito gli ambiti di competenza di ciascun decreto:

✔️ Riordinamento e riforma delle disposizioni in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo (D.Lgs 36/2021);

✔️ Disciplina dei rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (D.Lgs 37/2021);

✔️ Norme in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (D.Lgs 38/2021);

✔️ Semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi (D. Lgs 39/2021);

✔️ Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (D. Lgs 40/2021).

Con l’entrata in vigore del D.Lgs 36/2021 dal 1° luglio 2023 si è dato il via ad una svolta epocale per il settore sportivo.

Per capire al meglio come questo decreto andrà ad incidere su coloro che operano all’interno del mondo sportivo, sono necessarie alcune premesse:

▶️ CHI È IL LAVORATORE SPORTIVO (art. 25 D.Lgs. 36/2021: L’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’art. 29 D. Lgs 36/2021

▶️ PROFESSIONISMO: il decreto abroga, formalmente, la legge n.91/1981 (legge che disciplinava lo sport professionistico in Italia) ma ne fa propri i contenuti. L’unica novità introdotta per le Società professionistica è la possibilità di concludere contratti di apprendistato (art. 30 D.Lgs 36/2021).

Ma cosa vuol svolgere l’attività sportiva professionistica? Presunzione di lavoro subordinato per i soggetti i quali prestano l’attività in via principale, o prevalente, e continuativa (esempio: atleta).

Al ricorrere dei seguenti requisiti, però, la prestazione lavorativa può assumere il carattere di lavoro autonomo:

✔️ l’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

✔️ lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

✔️la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera otto ore settimanali oppure cinque giorni in un mese, ovvero trenta giorni ogni anno.

▶️ DILETTANTISMO: gli enti sportivi possono configurarsi:

✔️ Associazioni sportive priva di personalità giuridica;

✔️ Associazioni sportive con personalità giuridica;

✔️ Società Sportive di capitali senza fine di lucro;

✔️ Enti del terzo settore;

Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, quali enti sportivi, possono essere definite come: “il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica

🤝 LAVORATORE DILETTANTE ANTE D.LGS. 36/2021

Prima dell’entrata in vigore del decreto, il collaboratore con ente sportivo poteva essere inquadrato come:

✔️ lavoratore subordinato ordinario

✔️ Lavoratore autonomo con partita IVA

✔️ Collaboratore sportivo—> in cui rientravano, ad esempio, sia gli allenatori e istruttori che gli amministrativi gestionali in co.co.co. (collaborazione continuativa coordinata). I compensi per queste figure avevano esenzioni fino a 10.000€ ed esonero da INPS ed INAIL

🤝 LAVORATORE DILETTANTE CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 36/2021

Con l’entrata in vigore del decreto sono state introdotte nuove possibili forme di collaborazione con gli enti sportivi.

La prima grande novità è l’inserimento della figura del volontario: soggetto che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate per vitto, alloggio e spostamenti per trasferte fuori dal territorio comunale.

Incompatibilità con altri rapporti di lavoro all’interno della stessa organizzazione (simile gestione del volontario della riforma del Terzo Settore).

Può svolgere direttamente attività sportiva o formazione, didattica e preparazione degli atleti.

La seconda, enorme, differenza è la scomparsa della figura del collaboratore, che viene sostituita da quella del lavoratore ovvero: “soggetto che percepisce un compenso per l’attività svolta

Tra i lavoratori sportivi, oltre al lavoratore subordinato ordinario e il co.co.co amministrativo gestionale (già presenti nella precedente disciplina), rientrano:

✔️ lavoratore sportivo (vedi definizione): subordinato od autonomo (P. IVA e co.co.co)

✔️ Lavoratore con prestazione occasionale

Questa riforma ha portato ad una svolta epocale del settore sportivo. L’introduzione della figura del lavoro sportivo ha portato con sé maggiori garanzie per chi opera nel mondo dello sport.

Allo stesso tempo, però, l’introduzione di questo decreto fa sorgere anche ad una domanda: in un paese dove lo sport (dal punto di vista culturale) è visto come un hobby e non come un lavoro, gli obblighi ai quali si devono attenere le società sono sostenibili sul lungo periodo?

A mio parere non c’è una “verità assoluta”; quello che si può presupporre è che questa riforma metterà in grande difficoltà molte piccole società che non hanno grandi sponsor o grandi somme di denaro da investire.

Infatti, come si può immaginare, maggiori garanzie per il lavoratore comportano un aumento dei costi per il “datore di lavoro”.

Arriviamo dunque al vero problema: si è voluto (giustamente) professionalizzare un settore senza però dare il giusto supporto alle società.

Nei prossimi articoli andremo a vedere nel dettaglio queste figure per capire l’impatto che avranno e come le riforme appena entrate in vigore hanno modificato “l’ecosistema calcio”

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