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Diritto sportivo

LA RIFORMA DEL VINCOLO SPORTIVO

27 Ottobre 2023

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 è stata riformata anche la disciplina del vincolo sportivo. Nello specifico, cosa si intende per vincolo sportivo?

Per “vincolo” si intende un istituto in forza al quale un atleta dilettante, tramite la sottoscrizione del tesseramento, si lega per un periodo determinato ad una società od associazione sportiva. Il vincolo può essere sciolto quando si verifichi una delle cause previste dalla legislazione in materia (esempio: svincolo per inattività, svincolo per accordo, scadenza del tesseramento) che permetta di sciogliere tale vincolo.

Il vincolo sportivo era disciplinato all’Art 32 NOIF:

✔️ I calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico
del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.

Prima della riforma, un atleta che avesse compiuto il 14esimo anno di età aveva la possibilità di sottoscrivere un tesseramento pluriennale che lo avrebbe legato con una determinata società fino al compimento del 25esimo anno. Successivamente la scadenza del vincolo venne spostata al compimento del 24esimo anno di età.

Il vincolo di tesseramento era previsto per tutelare le società che, a seguito del tesseramento, dovevano pagare un premio di preparazione come previsto dall’art. 96 delle NOIF.

Il vincolo portava con sé due grossi problemi:

✔️ la difficoltà, nonostante le modalità di svincolo, di liberarsi anticipatamente dal vincolo
✔️ la poca conoscenza del vincolo sportivo di chi firmava associata, in alcuni casi, alla poca trasparenza di alcune società sportive

Queste difficoltà del vincolo sportivo hanno portato ad un considerevole drop out di ragazzi che, stanchi di essere legati ad una società non più interessata a loro, ma che allo stesso tempo voleva rientrare dell’investimento sostenuto col premio di preparazione, smettevano.

A seguito delle numerose critiche all’istituto del vincolo sportivo e alle importanti prese di posizione per la sua abolizione, dal 1° luglio 2023 l’articolo 32 delle NOIF ha subito una profonda revisione:

✅ I calciatori/calciatrici:

✔️ a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

✔️ b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

✅ I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Con l’entrata in vigore del nuovo art. 32 delle NOIF si evince subito come il tesseramento pluriennale fino al 24esimo anno di età sia stato sostituito con un tesseramento, di durata al massimo biennale, dal 16esimo al 18esimo anno di età, con il quale acquisiscono la qualifica di “giovane dilettante”.

La seconda novità è che, dal 18esimo anno, è previsto solamente il tesseramento annuale con l’acquisizione della qualifica di “non professionista”.

In entrambi i casi, i tesseramenti di durata più lunga sono consentiti contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.

👉🏻 Norme transitorie per attuazione art. 31 comma 1 D.Lgs 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023 per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024. La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024 per i calciatori che, al 1 luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno della stagione in cui compiono il 18 anno di età, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società. La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023 per i calciatori che si tesserano con
una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024. La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1 luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento permane:

✔️ fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima – nei
periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND – un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;

✔️ fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima –
nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale peri trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND – un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine della quale sono liberi/e di diritto.

Le NOIF distinguono tra “giovani dilettanti” (ovvero quelli tesserati con società appartenenti alla LND) e “giovani di serie” (ovvero quelli che sono tesserati per società che disputano il campionato di Serie A, Serie B e Serie C). Dopo aver approfondito le modalità di tesseramento dei giovani dilettanti, è importante comprendere quali siano le differenze con i “giovani di serie”.

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 i “giovani di serie” erano così disciplinati all’art. 33 NOIF:

✔️ I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

✔️ I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del
tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

✔️ I calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. II calciatore ” giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

🔸 a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
🔸 b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
🔸 c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro.

✔️ Giovani dilettanti art.32 comma 1 NOIF. Compimento 16° anno acquisiscono la qualifica di “Giovani dilettanti”

DURATA TESSERAMENTO: massimo due stagioni. Entrata in vigore 1° luglio 2023 per i calciatori che si tesserano per una nuova società nella stagione 23/24. Per i calciatori in continuità di tesseramento al 1° luglio 2023 la modifica entra in vigore al 1°luglio 2024.

NOTA BENE: il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 (preriforma) permane fino al 30 giugno della stagione in cui compiono il 18° anno di età, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro
sportivo o di apprendistato con una nuova società.

✔️ Giovani dilettanti art.32 comma 2 NOIF. Compimento del 18° anno di età giocatori “giovani dilettanti” acquisiscono la qualifica di “non professionisti”

DURATA TESSERAMENTO: una stagione (salvo stipula contratto di lavoro sportivo). Entra in vigore dal 1° luglio 2024 per i calciatori che al 1° luglio 2023 siano in continuità di tesseramento. Tesseramento permane fino al 30 giugno 2025 per calciatori nati negli anni 2003 e 2004. Tesseramento permane fino al
30 giugno 2026 per calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi.

ECCEZIONE: stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società —> Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato. Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

🔸 Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale
non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui
avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i
calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita
alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

🔸 Nel caso di calciatore “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in
presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne
utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore
è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale “professionista” con l’osservanza dei termini
e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima
società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente
dall’età del calciatore.

🔸 II calciatore “giovane di serie” in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto
professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si
applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la
quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.

La prima differenza che c’era nella regolamentazione dei “giovani di serie” pre-riforma, rispetto al
“giovane dilettante”, era che la richiesta di tesseramento del giovane atleta doveva essere sottoscritta e successivamente approvata dal Consiglio Federale. Secondariamente il vincolo di tesseramento dura fino al 19esimo anno quando poi l’atleta dovrà sottoscrivere il suo primo contratto da professionista con durata massima di 3 anni (in caso contrario sarebbe stato tesserato come “non professionista da società appartenenti alla LND). Il contratto da professionista può essere firmato già al compimento del 16esimo anno o al raggiungimento di un determinato numero di presenze in campionato/Coppa Italia che varia da categoria a categoria.

POST RIFORMA Art. 33 NOIF: giovani di serie

🔸 I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

🔸 Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle
disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di
serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto
di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale
. Tale diritto va esercitato
esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità
annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

🔸 I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. II calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

🔗 abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
🔗 abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
🔗 abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione
Unica – Lega Pro;
🔗 abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A
Femminile.

Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

🔸 Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.

🔸 II calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

🔸 In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi
sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

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