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Diritto sportivo

LA RIFORMA DEI PREMI PREPARAZIONE

3 Novembre 2023

Prima dell’intervento normativo voluto col D.Lgs. 36/2021 era previsto un premio di preparazione (art. 96 NOIF pre riforma) per le ultime 3 società che, nell’arco delle 5 stagioni precedenti alla stipula del vincolo sportivo, avevano tesserato il giocatore; giova ricordare che avevano diritto al premio di preparazione unicamente le società che hanno almeno una squadra militante in un campionato dilettantistico LND. Erano pertanto escluse le società di puro settore giovanile e quelle professionistiche (per una maggiore comprensione si richiama il comma 1 paragrafo 2 dell’art. 96 delle NOIF). Inoltre, condizione necessaria affinché una società potesse richiedere il premio era che l’atleta fosse stato tesserato almeno per un’intera stagione sportiva.

💎 Premo Preparazione = Parametro Annuale (554,00 Euro) x coefficiente Unitario di Categoria.

Ognuna delle società ha diritto ad 1/5 del totale della quota.

ESEMPIO: Tizio firma il vincolo sportivo (tesseramento come “giovane dilettante” ex art. 32 NOIF (pre-riforma) con una società di Promozione. Nelle passate 5 stagioni l’atleta aveva giocato 2 anni con la società Alfa, 2 anni con la società Beta e l’ultima stagione è stato tesserato dalla società Gamma. Alle società Alfa e Beta spetterà rispettivamente il 40% dell’importo del premio mentre alla società Gamma spetterà il 20%. Questo vorrà dire che, ad esempio, alla società Alfa spetterà un premio di:

554,00 x 4 = 2216 (ammontare totale del premio)
2216 / 5 = 443,2 (ammontare singola quota)
443,2 x 2 = 886,4 (ammontare spettante alla società Alfa)

Dal 1° luglio 2023, con l’abolizione del vincolo sportivo, è stato rivisto anche l’art.96 delle NOIF
rubricato come “premio di tesseramento”.

Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5; salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.

Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB.

Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d’intesa con i Vice – Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall’inizio al procedimento stesso.

Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva
a quella in cui è maturato.

In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni
singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Il nuovo art. 96 prevede delle differenze rispetto al precedente.

🔸 La prima novità è che il premio viene versato dalle Società che tesserano, con tesseramento ANNUALE (come previsto nell’art. 32 NOIF), l’atleta come “giovane dilettante” o “non professionista”.

🔸 Una seconda importante novità è che il premio deve essere corrisposto OGNI VOLTA che l’atleta sottoscrive un tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione in cui compie il 20esimo anno. Le stagioni prese in considerazione per la “maturazione” del premio di tesseramento sono le 5 precedenti a quella in cui il giocatore ha compiuto il 16esimo anno. A differenza del previgente art. 96, non vengono prese in considerazione solo le ultime 3 società che hanno tesserato come “giovane” il calciatore, ma tutte le società per le quali è stato tesserato. (Se in 5 stagioni prima del compimento del 16esimo anno il giocatore è stato tesserato per 5 società il premio andrà frazionato in 5 parti, una per ogni società che lo ha tesserato).

Essendo che il premio deve essere corrisposto PER ogni tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista”, il premio è dato dall’importo previsto nelle tabelle al comma 5, diviso per il numero di società che ne hanno diritto. Non vi è più l’indice ISTAT da moltiplicare per un coefficiente dato per ogni categoria.

Di seguito un esempio per spiegare al meglio il premio di tesseramento del giocatore Mario Rossi

Con la riforma dello sport è stato modificato anche l’art. 99 delle NOIF, ovvero il “premio di addestramento e formazione tecnica”.

Il previgente articolo stabiliva che a seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisiva il diritto alle prestazioni
fosse tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore/calciatrice, un premio di
preparazione e formazione tecnica (il premio non era dovuto quando, al momento della firma del contratto da professionista, il calciatore non era più tesserato per la società dilettantistica).

Alla luce del D.Lgs. 36/2021 l’art. 99 NOIF è stato completamente rivisto; il nuovo articolo, così come
impostato attualmente assume una nuova veste:

🔸 A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante”, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si
tiene conto di quanto di seguito specificato:

📌 il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”); il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale. Tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, instaurato un tesseramento biennale;

📌 in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;

📌 in caso di primo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale“ dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;

📌 Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;

📌 Le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti essere stato tesserato, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

📌 In caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell’importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

📌 L’importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall’applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

📌 Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

📌 Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.

📌 Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Il nuovo articolo 99 prevede un premio di formazione tecnica al momento della stipula del primo contratto come lavoratore sportivo (professionista o dilettante) o al momento della sottoscrizione del primo contratto biennale da “giovane dilettante” alle società (dette “formatrici”) per le quali il calciatore/calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni.

Qualora la sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo avvenga prima dei 21 anni, il periodo in considerazione sarà dal compimento del 10mo anno alla stagione precedente la sottoscrizione del contratto.

Come si calcola il premio di formazione tecnica?

Il premio di formazione tecnica è calcolato come il premio di preparazione ex art. 96 pre riforma.

Si ha un “valore base” pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito comunicato (e parametro agli indici ISTAT per il costo della vita, per la stagione 23/24 è di 120,00 €) che viene moltiplicato per un “coefficiente di categoria” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo (o per due se viene sottoscritto un tesseramento come “giovane dilettante” biennale)

Il “premio totale” va poi ripartito tra le “Società formatrici” che hanno tesserato, anche a titolo temporaneo e di apprendistato, il giocatore nel lasso di tempo dal 10mo anno alla stagione precedente la stipula del contratto. In caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche.

Inoltre, in caso di primo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con società professionistiche, le quote di
“Premio Totale“ dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio previsto per le società professionistiche.

Per esplicare meglio il funzionamento del premio di formazione tecnica riprendiamo l’esempio del giocatore Mario Rossi:

Con questa nuova impostazione le società che hanno tesserato il giocatore tra i 10 e i 19 anni hanno diritto ad ottenere un premio: di tesseramento o di preparazione tecnica.

L’obiettivo della Federazione è stato quello abolire il vincolo sportivo e, allo stesso tempo, continuare a garantire alle società un riconoscimento economico per la formazione dei giovani atleti. Si tratta di un cambiamento epocale: l’abolizione del vincolo sportivo segna la fine di un’era. I giocatori, prima “oggetto” delle Società, ora sono liberi di spostarsi per perseguire al meglio l’obiettivo di una migliore crescita dal punto di vista sportivo. Allo stesso tempo, alle società, viene garantito un ristoro che va a sostituire il premio di preparazione.

Questa riforma, almeno all’inizio, porterà non pochi problemi (soprattutto se non portata a conoscenza di tesserati e Società in modo corretto) ma, allo stesso tempo, crea un “libero mercato” anche nel mondo dei dilettanti e soprattutto impedirà a determinate Società di “giocare” con la poca conoscenza delle norme federali di genitori ed atleti facendo firmare tesseramenti pluriennali senza rendere edotto chi firmava per poi chiedere cifre importanti per svincolarli (pratica illecita ma, purtroppo, diventata consuetudine nel calcio dilettantistico).

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